Art. 1

In vigore dal 25 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 437 a 441 relativi alla scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni, che muta denominazione in scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 437. - La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni. La durata della scuola è di tre anni. Art. 438. - Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso: 1° Anno: 1) Medicina legale generale; 2) Elementi di diritto pubblico e privato; 3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica e medico-legale; 4) Traumatologia medico-legale; 5) Semeiotica medico-legale. 2° Anno: 1) Medicina legale penalistica; 2) Deontologia medica; 3) Neuropsichiatria medico-legale; 4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; 5) Indagini di sopralluogo; 6) Identificazione personale. 3° Anno: 1) Medicina legale civilistica e canonistica; 2) Tossicologia medico-legale; 3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; 4) Ostetricia e ginecologia forensi; 5) Elementi di legislazione del lavoro; 6) Elementi di medicina del lavoro; 7) Medicina delle assicurazioni; 8) Medicina legale militare e pensionistica civile. Art. 439. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. L'esame consisterà in una prova scritta su argomenti riguardanti la disciplina e verrà espletato non oltre il trenta di novembre di ciascun anno. Art. 440. - Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi di ciascun anno. Art. 441. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami relativi agli insegnamenti di ciascun corso per il passaggio all'anno successivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina assicurativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 105. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;460#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo