Art. 1
In vigore dal 25 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 437 a 441 relativi alla scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni, che muta denominazione in scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 437. - La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni. La durata della scuola è di tre anni.
Art. 438. - Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.
3° Anno:
1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.
Art. 439. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
L'esame consisterà in una prova scritta su argomenti riguardanti la disciplina e verrà espletato non oltre il trenta di novembre di ciascun anno.
Art. 440. - Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi di ciascun anno.
Art. 441. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami relativi agli insegnamenti di ciascun corso per il passaggio all'anno successivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina assicurativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 105. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;460#art-1