Art. 1

In vigore dal 24 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che il comune di Chiaromonte (Potenza) gestisce l'ospedale "San Giovanni", con sede nel comune medesimo; Visto il decreto del medico provinciale di Potenza in data 21 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "San Giovanni" di Chiaromonte, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 1 aprile 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "San Giovanni", con sede in Chiaromonte (Potenza), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: A) Immobili: Edificio sede dell'ospedale; fabbricato di n. 2 piani comprendente cappella, sala mortuaria, sala autopsica, celle frigorifere, etc; piccolo seminterrato. Detti beni, siti nel comune di Chiaromonte, del valore approssimativo di L. 280.496.024, risultano specificatamente, indicati nel modello B) allegato al verbale citato in premessa. B) Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., elencati nel modello D) allegato al verbale della commissione pei l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore complessivo di lire 103.560.981. C) Attività: alla data del 31 gennaio 1970, per crediti con gli enti mutualistici, comuni, privati, etc., per un totale di L. 50.785.295. D) Passività: alla data del 31 gennaio 1970, per acquisti medicinali, generi alimentari, stipendi al personale, etc., per un ammontare complessivo di lire 308.990.239. Il medico provinciale di Potenza, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 116. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;446#art-1

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