Art. 1

In vigore dal 22 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1935, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 31, relativo al corso di laurea in chimica è modificato nel senso che gli ultimi due commi sono soppressi. Art. 34. - È abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche originali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente. Consiste anche nella discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico" Art. 37, relativo al corso di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che il terzo comma e abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento di chimica fisica e le esercitazioni relative comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Le stesse norme valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive". Art. 38. - Il secondo comma è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 92. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;424#art-1

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