Art. 1
In vigore dal 18 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di lire 1.516.725.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 2042. - Acquisto, ecc. di apparec-
chiature, ecc................................ L. 350.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 1587. - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale.................. L. 280.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 1144. - Spese per la manutenzione,
l'acquisto ed il trasporto del materiale e lettorale,
ecc............................... L. 380.000.000
Cap. n.2487. - Assegnazione straordinaria-
per l'integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza, ecc................... " 500.000.000
Ministero della sanità:
Cap. n. 1145. - Spese per il vaccino
antiamarillico, ecc........................ L. 6.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:
Cap. n. 1095. - Fitto di locali............ L. 725.000
------------
L. 1.516.725.000
------------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 11. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-04;314#art-1