Art. 1

In vigore dal 16 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 25 novembre 1969, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale consorziale policlinico di Bari direttamente gestito dall'istituzione di assistenza e beneficenza "Ospedale consorziale di Bari", è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto in data 10 gennaio 1909; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ente nominato "Ospedale consorziale", con sede in Bari, di cui alle premesse, costituito dall'ospedale consorziale policlinico, comprendente le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, le divisioni, i centri, le scuole, i servizi, gli ambulatori, l'asilo nido, con tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale; dall'ospedale in avanzato stato di costruzione denominato "San Paolo" sito in Bari, rione S. Paolo; nonché da tutti gli altri beni in atto destinati alla assistenza ospedaliera erogata dall'ente, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto da: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Bari; un membro eletto dal consiglio comunale di Bari; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 10 gennaio 1909. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° maggio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 191. - IZZI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-01;548#art-1

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