Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-27;565#art-1
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Il decreto concede all'E.N.P.A.O. l'autorizzazione ad accettare l'eredità disposta dalla defunta ostetrica Pellegrina Orlandi tramite testamento olografo. L'asse ereditario comprende beni mobili per un valore inventariato di 4.548.549 lire e la quota di un quarto di un appartamento a La Spezia valutata 800.000 lire. L'accettazione avviene al lordo di eventuali legati e passività.
Il provvedimento serve ad autorizzare formalmente l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.) ad acquisire l'eredità lasciata da un'iscritta defunta.
Si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.) in qualità di beneficiario dell'eredità.
Un'ostetrica decide di nominare nel proprio testamento il proprio ente di previdenza (E.N.P.A.O.) come erede di parte dei suoi beni e immobili. Per poter incamerare formalmente i beni e la quota della casa lasciata, l'ente riceve l'apposita autorizzazione con decreto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.