Art. 5
In vigore dal 11 nov 1970
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1970
SARAGAT
MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 166. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-24;746#art-5