Art. 1

In vigore dal 27 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222; Veduta la legge 13 luglio 1965, n. 884; Considerati i risultati delle sperimentazioni effettuate presso istituti tecnici statali; Ritenuta l'opportunità di adottare nuovi orari e programmi d'insegnamento per l'indirizzo specializzato per le industrie alimentari dell'istituto tecnico industriale e di istituire negli istituti tecnici nuovi indirizzi specializzati; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . L'indirizzo specializzato per le industrie alimentari dell'istituto tecnico industriale assume la denominazione di indirizzo specializzato per le tecnologie alimentari. I nuovi orari e programmi d'insegnamento, in sostituzione di quelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, sono allegati al presente decreto e firmati dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-20;647#art-1

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