Art. 1
In vigore dal 27 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;
Veduta la legge 13 luglio 1965, n. 884;
Considerati i risultati delle sperimentazioni effettuate presso istituti tecnici statali;
Ritenuta l'opportunità di adottare nuovi orari e programmi d'insegnamento per l'indirizzo specializzato per le industrie alimentari dell'istituto tecnico industriale e di istituire negli istituti tecnici nuovi indirizzi specializzati;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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L'indirizzo specializzato per le industrie alimentari dell'istituto tecnico industriale assume la denominazione di indirizzo specializzato per le tecnologie alimentari.
I nuovi orari e programmi d'insegnamento, in sostituzione di quelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, sono allegati al presente decreto e firmati dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-20;647#art-1