Art. 1
In vigore dal 24 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 16 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "San Giuseppe per aiuto materno e infantile" di Rimini, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 8 novembre 1915;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "San Giuseppe per aiuto materno e infantile", con sede in Rimini (Forli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di due membri eletti dal consiglio comunale di Rimini;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto luogotenenziale 8 novembre 1915.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 114. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-20;444#art-1