Art. 1
In vigore dal 18 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Bagno di Romagna del 30 dicembre 1968, n. 80, con la quale si chiede l'unificazione degli uffici di conciliazione di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno;
Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Bologna e del procuratore generale presso la stessa corte;
Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
Gli uffici di conciliazione di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno sono riuniti in unico ufficio con sede in San Piero in Bagno e con giurisdizione su tutto il territorio del comune.
Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1970
SARAGAT
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 83. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-15;269#art-1