Art. 3
In vigore dal 24 dic 1970
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1970.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1970
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 156. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-10;925#art-3