Art. 1

In vigore dal 23 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "N. Melli" di San Pietro Vernotico, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "N. Melli", con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Brindisi; tre membri eletti dal consiglio comunale di San Pietro Vernotico; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 72, foglio n. 71. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970 Atti del Governo registro n. 236, foglio n. 108 - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-10;428#art-1

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