Art. 1

In vigore dal 22 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Avellino in data 14 marzo 1970, con il quale l'ospedale "Landolfi" di Solofra, è stato classificato infermeria a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; Visto il decreto del medico provinciale di Avellino, in data 28 marzo 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'infermeria "Agostino Landolfi" di Solofra, è stata classificata ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 6 dello statuto approvato con regio decreto 6 settembre 1888; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Agostino Landolfi", con sede in Solofra (Avellino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Avellino; tre membri eletti dal comunale di Solofra; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 settembre 1888. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 107. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-04;423#art-1

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