Art. 1

In vigore dal 18 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 44, relativo agli indirizzi del corso di laurea in matematica è modificato nel senso che nelle tre tabelle B gli insegnamenti di "Fisica nucleare" e di "Chimica generale o inorganica con elementi di organica" sono soppressi. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti: Radiochimica; Chimica teorica; Chimica organica superiore; Biologia molecolare. Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto il seguente: Chimica metallurgica. Art. 54, relativo alle norme circa l'iscrizione al triennio di applicazione del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La scelta dei complementari, da farsi anno per anno nel triennio di applicazione, e l'eventuale variazione di tale scelta sono sottoposti all'approvazione del consiglio di facoltà". Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Paleontologia umana; Paletnologia; Citologia ed embriologia vegetale; Ecologia; Fitogeografia; Micologia; Fitosociologia; Geologia e paleontologia del quaternario; Entomologia; Zoogeografia. Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Topografia antica e biofisica della antichità spinetica" è soppresso. Art. 57, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Botanica", di "Zoologia" e di "Fisiologia generale" comportano un esame alla fine di ogni anno". Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Biochimica applicata; Citologia sperimentale; Fitogeografia; Farmacologia; Endocrinologia comparata; Parassitologia; Virologia; Citologia ed embriologia generale; Ecologia; Zoogeografia; Micologia; Fitosociologia; Entomologia. Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Topografia antica e biofisica della antichità spinetica" è soppresso. Art. 62, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Botanica", di "Zoologia" e di "Fisiologia generale" comportano un esame alla fine di ogni anno". Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Paleontologia umana; Paletnologia; Prospezioni geofisiche; Cristallochimica. Art. 67. - All'elenco delle propedeuticità del suddetto corso di laurea è aggiunto il seguente ultimo comma: "Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia superato i seguenti esami fondamentali: Istituzioni di matematiche; Chimica generale e inorganica con elementi di organica; Fisica sperimentale I; Mineralogia e uno a scelta fra fisica sperimentale II, geografia fisica e paleontologia. Art. 70. - L'ultimo comma relativo al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Agli insegnamenti del II anno vanno aggiunti obbligatoriamente due insegnamenti da scegliersi dagli studenti fra i seguenti: Disegno II; Litologia e geologia; Metodi di osservazione e misura; Tecnologia generale dei materiali. in rapporto all'indirizzo che verrà scelto dagli studenti stessi nel successivo triennio". Nello stesso articolo è aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli insegnamenti di analisi matematica I, analisi matematica II, geometria I, geometria II e meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti del corso di laurea in matematica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 68. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-02;409#art-1

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