Art. 1
In vigore dal 20 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Nella facoltà di medicina e chirurgia in Roma sono costituite le seguenti scuole di specializzazione:
in anestesiologia e rianimazione;
in chirurgia vascolare;
in ematologia clinica e di laboratorio;
in malattie dell'apparato cardiovascolare;
in neurologia;
in oncologia;
in ostetricia e ginecologia;
in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
in psichiatria;
in radiologia;
in urologia".
Art. 82, relativo alle disposizioni generali sulle scuole di specializzazione, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Alle scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia".
Art. 3. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"I corsi di studi delle scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia durano:
tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; quattro anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in neurologia; quattro anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in psichiatria; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in oncologia; quattro anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale; quattro anni per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia e tre anni per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica, entrambi rilasciati dalla scuola di specializzazione in radiologia; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in urologia".
Art. 84. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Le modalità dell'esame di diploma nelle scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia sono indicate nelle norme particolari di ciascuna scuola".
Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia.
TITOLO IV
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Art. 98. - Le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La direzione di ciascuna scuola spetta al titolare della cattedra da cui la scuola prende il nome e, qualora il titolare non sia professore di ruolo, oppure manchi la cattedra omonima, ad un professore di ruolo di materia affine scelto dalla facoltà.
Il consiglio della facoltà può, su proposta del direttore della scuola, concedere un abbreviamento del corso di specializzazione a quegli iscritti che si presentino già forniti di titolo di riconosciuto valore, tale abbreviazione non può essere superiore ad un anno di corso.
Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a pagare le tasse, soprattasse, e contributi relativi agli anni di cui si è ottenuta l'abbreviazione e a sostenere tutti gli esami di profitto e quello del diploma.
Per ciascuna scuola è fissato il numero massimo di iscrizioni.
Potrà inoltre essere stabilito dalle autorità accademiche un numero minimo di iscrizioni al primo anno indispensabili per lo svolgimento dei corsi. I corsi negli anni successivi saranno portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.
In un manifesto annuale della segreteria, vengono esposte le norme dettagliate riguardanti ciascuna scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 115. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-02;323#art-1