Art. 1
In vigore dal 11 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 8 nell'adunanza del 13 gennaio 1970;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Chiaserna, frazione del comune di Cantiano, in provincia di Pesaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1970
SARAGAT
LAURICELLA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 112. - VALENTINI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-31;1470#art-1