Art. 1
In vigore dal 1 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 333 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in psichiatria.
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 334. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare, approfondire ed aggiornare sul piano scientifico e tecnico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di queste discipline.
La scuola ha la durata di tre anni; ha sede presso l'istituto di microbiologia il cui professore di ruolo ne è il direttore.
Art. 335. - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia per un numero complessivo di diciotto iscritti (sei per ogni anno di corso).
Art. 336. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
Chimica microbiologica;
Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
Analisi statistica del dosaggio biologico;
Immunologia;
Batteriologia speciale;
Virologia generale e tecnica virologica;
Micologia;
Protozoologia;
Genetica dei microrganismi;
Virologia speciale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia industriale;
Metodi e dosaggi microbiologici.
Art. 337. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenute conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza e affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 338. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica il cui professore di ruolo ne è il direttore. Ha la durata di quattro anni.
Art. 339. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno: (internato in neurologia).
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurochirurgica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.
3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica psichiatrica;
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Art. 340. - Gli iscritti sono tenuti a frequentare la clinica psichiatrica come interni negli anni 1°, 3° e 4° per tutto il periodo di lezioni, che potrà essere diminuito a quattro mesi per i medici che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico.
Sono tenuti a frequentare come interni nel 2° anno la clinica neurologica per tutto il periodo di lezioni, che potrà essere ridotto a quattro mesi per i medici che prestino servizio regolare in un reparto neurologico ed a mesi sei per coloro che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico.
Art. 341. - L'iscrizione al 1° anno avviene in base ai titoli e ad un esame di ammissione.
Saranno ammessi non più di dieci iscritti.
Art. 342. - È prevista la concessione di un'abbreviazione di anni due per coloro che sono in possesso di una specializzazione di neurologia e neuropsichiatria infantile; di un anno per coloro che sono in possesso di una specializzazione in medicina generale, psicologia e neurochirurgia.
Art. 343. - Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, contenute nello statuto dell'università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 144. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-27;509#art-1