Art. 1
In vigore dal 29 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in psichiatria, in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 142. - La durata del corso di studi per la scuola di specializzazione in psichiatria è di quattro anni.
Il programma di insegnamento è il seguente:
1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno (internato in neurologia):
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.
3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Art. 143. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.
L'internato è obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.
Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.
L'ammissione è per titoli ed esame. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di quindici iscritti.
Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni.
Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).
Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 144. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Messina ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.
Art. 145. - Il corso degli studi avrà la durata di tre anni e comprenderà le seguenti materie di insegnamento integrate da esercitazioni di pratica specialistica clinica.
Art. 146. - L'obbligo della frequenza ai corsi è categorico e gli iscritti sono tenuti non soltanto a presenziare alle lezioni ed a prendere parte alle esercitazioni, ma anche a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dall'attività nei reparti operatori che dall'osservazione clinica continuata del paziente.
Art. 147. - In vista del carattere prevalentemente clinico degli insegnamenti e della necessità di un periodo sufficientemente lungo di esercitazioni pratiche, non sono concesse abbreviazioni di corso, ad eccezione di quei candidati che sono già in possesso di un diploma di specializzazione di branca affine.
Art. 148. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Art. 149. - Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 150. - La scuola prevede un numero chiuso di iscritti non superiore ai sei per ogni anno di corso.
Art. 151. - I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario della università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.
Art. 152. - Il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Materie d'insegnamento:
1° Anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia olorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.
3° Anno:
1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoesofagoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 125. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-27;476#art-1