Art. 1
In vigore dal 15 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 59 è abrogato e sostituito dal seguente:
"La facoltà di farmacia conferisce:
a) la laurea in farmacia;
b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche".
Dopo l'art. 61 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
Art. 62. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.
Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Insegnamenti fondamentali:
Biennio:
1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
* 8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.
Triennio:
11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica;
Insegnamenti complementari:
1) Complementi di chimica tossicologica;
2) Farmacologia molecolare;
3) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
4) Chimica delle sostanze organiche naturali;
* 5) Mineralogia;
6) Chimica dei prodotti dietetici;
7) Chimica dei prodotti cosmetici;
8) Chimica dei composti eterociclici;
* 9) Zoologia generale;
10) Metodologie e biochimiche;
11) Calcoli statistici applicati alla biologia.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Art. 63. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di almeno due materie a scelta fra quelle complementari.
La prova di laurea comporta, la discussione pubblica di una tesi sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 46. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-27;397#art-1