Art. 1
In vigore dal 12 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numerici 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 159 a 162 relativi alla scuola di specializzazione in "Igiene e sanità pubblica" e gli articoli da 169 a 171 relativi alla scuola di specializzazione in "Igiene e medicina scolastica" sono soppressi.
Dopo l'art. 189 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva" e in "Puericultura".
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
Art. 190. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva con sede presso l'istituto di igiene.
Art. 191. - La scuola comprende i seguenti orientamenti: a) di sanità pubblica; b) di laboratorio; c) di tecnica e direzione ospedaliera; d) di medicina scolastica.
Art. 192. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 193. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a quindici per ogni anno di corso.
L'ammissione è subordinata al superamento di un esame di ammissione.
Art. 194. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.
2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.
3° Anno (orientamento di sanità pubblica):
Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.
3° Anno (orientamento di laboratorio):
Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.
3° Anno (orientamento di tecnica, o direzione, ospitaliera):
Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi di accertamento necroscopico.
3° Anno (orientamento di medicina scolastica):
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.
Materie complementari:
Ispezione delle carni;
Igiene mentale;
Malattie tropicali;
Gerontologia e geriatria.
L'allievo dovrà frequentare due materie complementari a scelta, per ognuna delle specializzazioni e sostenere le relative prove d'esami.
Scuola di specializzazione in puericultura
Art. 195. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in puericultura, con sede presso l'istituto di puericultura.
La scuola ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.
Art. 196. - Alla scuola possono essere ammessi non più di sei allievi per ciascun anno, per un totale complessivo di diciotto allievi. Di questi posti, uno per ciascuno dei tre anni di corso sarà riservato ad allievi stranieri, laureati in medicina, originari di nazioni della area mediterranea che saranno esentati dal pagamento delle tasse di specializzazione. L'iscrizione alla scuola di detti allievi stranieri sarà subordinata ad una documentata, buona conoscenza della lingua italiana e sarà regolata da una insindacabile scelta operata, sulla base delle domande presentate dal consiglio della scuola.
Art. 197. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, divise nei tre anni di corso:
1° Anno:
Peculiarità anatomo-fisiologiche della età evolutiva;
Elementi di genetica medica e di eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.
2° Anno:
Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale alla infanzia.
3° Anno:
Tirocinio pratico presso l'istituto di puericultura, sede della scuola, o presso altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.
Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.
Art. 198. - Gli iscritti hanno l'obbligo di internato, con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà di medicina e chirurgia.
Alla fine di ognuno dei primi due anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo anno, l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sosterrà un esame pratico, unitamente all'esame di diploma. Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate dalla facoltà di medicina e chirurgia, su parere favorevole del consiglio della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 45. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-27;394#art-1