Art. 1
In vigore dal 11 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare 19 nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Presso l'Università degli studi di Milano è istituita la facoltà di farmacia con il corso di laurea in farmacia e, il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-27;390#art-1