Art. 1

In vigore dal 2 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 18 in data 12 marzo 1965 e n. 19 in data 17 gennaio 1965, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di Valbrembo e di Paladina, in provincia di Bergamo, hanno concordemente riconosciuto la esigenza di chiedere che il confine fra i due comuni sia rettificato, in località Castagna, in conformità delle planimetrie, vistate dall'ufficio del genio civile, allegate alle deliberazioni stesse; Considerato che in tale località il confine è attualmente segnato dall'asse di una vecchia strada mulattiera, in completo disuso da quando, nel 1930, è stato realizzato un viale, che agevolmente conduce al santuario "Madonna della Castagna", e che l'asse di detto viale è apparso ai due comuni il più idoneo a costituire, nella predetta località, la linea di confine; Vista la deliberazione n. 21 del 14 febbraio 1966, con la quale il consiglio provinciale di Bergamo ha espresso al riguardo il suo parere favorevole; Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre 1969; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La delimitazione territoriale fra i comuni di Paladina e Valbrembo, in provincia di Bergamo, è rettificata conformemente alle piante planimetriche annesse al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-26;267#art-1

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