Art. 1
In vigore dal 31 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università commerciale degli studi "L. Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, relative alla istituzione presso la facoltà di economia e commercio dei corsi di laurea in "Economia politica" e in "Economia aziendale";
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Presso la facoltà di economia e commercio possono essere istituiti i corsi di laurea in "Economia politica" e in "Economia aziendale".
Il titolo di studio per l'ammissione a ciascuno dei predetti corsi di laurea, la durata e l'ordinamento dei corsi medesimi sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato A).
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le lauree in "Economia politica" e in "Economia aziendale".
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio rilascia anche le lauree in "Economia politica" e in "Economia aziendale".
Dopo la tabella VII-ter, annessa al citato regio decreto n. 1652 è inserita, assumendo il numero VIII-quater, la tabella annessa al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-26;260#art-1