Art. 2
In vigore dal 30 mag 1970
Il posto di assistente ordinario come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio della Università di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-23;254#art-2