Art. 1

In vigore dal 10 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1969, n. 904, con il quale l'ospedale civile di Piacenza è stato dichiarato ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti il ricorso presentato al Consiglio di Stato in s.g. dagli ospizi civili di Piacenza per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904 e l'ordinanza in data 28 febbraio 1970, n. 41, con la quale la sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza e di sospensione all'esecuzione del provvedimento impugnato; Visto l' dello statuto degli ospizi civili di Piacenza, approvato con regio decreto 17° febbraio 1938, dal quale risulta che gli ospizi civili medesimi comprendono l'ospedale civile, l'orfanotrofio femminile e l'orfanotrofio maschile; Considerato, pertanto, che gli ospizi civili di Piacenza, perseguendo altri scopi oltre l'assistenza ospedaliera, devono annoverarsi tra gli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anziché tra gli enti di cui al primo comma dello stesso art. 3; Considerato che occorre procedere alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile di Piacenza seguendo la procedura stabilita dall'art. 5 della citata legge n. 132; Considerato, altresì, che la commissione di cui allo art. 5 della predetta legge n. 132 ha ultimato le operazioni relative, all'individuazione e all'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, per cui si ritiene necessario procedere alla revoca del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904, con il quale l'ospedale civile di Piacenza è stato dichiarato ente ospedaliero, è revocato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 26. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-19;386#art-1

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