Art. 1
In vigore dal 26 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1968, n. 1644, con il quale l'ospedale "G. Ferrari", con sede in Ceprano (Frosinone), è stato dichiarato ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto l' del regio decreto 29 ottobre 1925, con il quale il "Pio ricovero dei vecchi" di Ceprano, è stato fuso in unico ente con il locale "Ospedale civico G. Ferrari", nonché l'art. 3 dello statuto dell'ospedale, approvato con il citato regio decreto 29 ottobre 1925, dal quale risulta che l'ente persegue altri scopi oltre l'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1969, in corso di pubblicazione con il quale il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644, è stato revocato, dovendosi procedere alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "G.
Ferrari" di Ceprano, seguendo la procedura stabilita dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico "G. Ferrari" di Ceprano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti i verbali in data 3 dicembre 1969, 10 dicembre 1969, 17 dicembre 1969, 23 dicembre 1969 e 2 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civico "G. Ferrari", con sede in Ceprano (Frosinone), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
Immobili:
Beni destinati al ricovero ed alla cura degli infermi (edificio dell'ospedale, ambulatorio, ecc.), siti nel comune di Ceprano, per un valore complessivo di lire 202.000.000;
Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc., indicati nello inventario allegato ai verbali della commissione per la individuazione e l'inventario dei beni da trasferire allo ente ospedaliero, per un valore complessivo approssimativo di L. 54.042.950.
Il medico provinciale di Frosinone, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 136. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-19;342#art-1