Art. 1

In vigore dal 26 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 22, foglio n. 4, con il quale è stato approvato lo statuto della venerabile confraternita di "S. Maria della Misericordia" di Chiusi, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali; Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 12 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "S. Maria della Misericordia" di Chiusi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 16 ottobre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale di "S. Maria della Misericordia", con sede in Chiusi (Siena), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: A) Immobili: Beni indicati nel nuovo catasto terreni del comune di Chiusi alla partita 427, foglio 50, mappali 224, 226, 228, 251 parte e 225 parte, per un valore approssimativo di L. 298.488.300; B) Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., riportati nel verbale in data 16 ottobre 1969, citato in premessa, per un valore approssimativo di L. 57.686.080; C) Attività: Per crediti con istituti mutualistici, comuni ed altri enti, per un totale di L. 64.725.200 alla data del 16 ottobre 1969; D) Passività: Per acquisto medicinali, generi alimentari, forniture varie, etc., per un totale di L. 46.605.333, alla data del 16 ottobre 1969. Il medico provinciale di Siena, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 135. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-17;338#art-1

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