Art. 1
In vigore dal 18 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;
Ritenuto opportuno provvedere alla creazione di nuovi licei artistici autonomi nei comuni di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna e Verona;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Considerato che i suddetti licei vennero istituiti con atti non formalmente regolari;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1967 sono istituiti sei licei artistici autonomi nei comuni di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna, Verona.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-17;1438#art-1