Art. 1

In vigore dal 2 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, n. 181, con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 22 novembre 1956 tra il Ministro per i trasporti e il rappresentante legale della società Impresa Sebina di navigazione per la concessione definitiva del servizio di linea di navigazione per trasporto merci sul lago d'Iseo; Vista l'istanza in data 15 gennaio 1970, presentata dalla società Impresa Sebina di navigazione, con la quale la società stessa, nel far presente che la costante riduzione del traffico di trasporto merci ha reso insostenibili gli oneri di gestione del servizio di cui è concessionaria, rendendone passivo l'esercizio, ha chiesto la revoca della concessione stessa; Considerato che la continua ed accertata riduzione del traffico del trasporto merci sul lago d'Iseo, operatasi dal 1957 ad oggi, ha annullato le caratteristiche di pubblico interesse del servizio di trasporto stesso e che, pertanto, la relativa concessione è da revocare ai sensi dell'art. 107 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: È revocata, dalla data del presente decreto, la concessione del servizio di linea di navigazione per trasporto merci sul lago d'Iseo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, n. 181, con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 22 novembre 1956, tra il Ministro per i trasporti ed il rappresentante della società Impresa Sebina di navigazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1970 SARAGAT GASPARI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 86. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-11;266#art-1

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