Art. 1
In vigore dal 2 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 18 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il pio istituto eliomarino Villa Albani centro pediatrico ortopedico, di Roma, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno:
Decreta:
L'ospedale denominato pio istituto eliomarino Villa Albani centro pediatrico ortopedico, con sede in Roma, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;
due membri eletti dal consiglio comunale di Roma;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1964, registro n. 28 Interno, foglio n. 361, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1965, registro n. 20 Interno, foglio n. 79.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 77. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-11;265#art-1