Art. 1
In vigore dal 15 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 87, già 73), relativo al biennio di studi propedeutici per l'ingegneria è modificato nel senso che dopo la lettera c) è inserito il seguente comma:
d) con disegno II (civile) o disegno II (industriale);
il terzo comma è modificato nel senso che è aggiunto l'insegnamento di disegno II (civile) che va ad occupare il posto prima di "Litologia e geologia".
Il quarto comma è modificato nel senso che è aggiunto l'insegnamento di disegno II (industriale), che va ad occupare il posto prima di "Metodi di osservazione e misura".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 43. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-09;396#art-1