Art. 1
In vigore dal 31 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1957, n. 319, con il quale venne istituito un posto convenzionato di anni dieci per l'insegnamento di "Ebraico e lingue semitiche comparate" presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano è abrogato per mancanza di contributi previsti dalla convenzione stipulata in data 19 novembre 1956 e 16 gennaio 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 69. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-09;259#art-1