Art. 1
In vigore dal 31 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 681, relativo ai titoli di ammissione del corso di specializzazione in ingegneria del traffico è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria e in architettura".
Art. 683, relativo al corso di specializzazione in ingegneria del traffico è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti impartiti nel corso si distinguono in costitutivi e monografici.
Gli insegnamenti costitutivi sono:
1) Elementi di trasporti:
a) Meccanica della locomozione e sistemi di trasporto;
b) Caratteristiche della circolazione.
2) Regolazione della circolazione.
3) Attrezzature varie:
a) Caratteristiche del nastro stradale;
b) Svincoli e intersezioni.
4) Pianificazione dei trasporti.
5) Dinamica urbanistica:
a) Elementi di tecnica urbanistica;
b) Organizzazione dinamica del territorio.
6) Applicazione e progetti.
Gli insegnamenti monografici sono:
1) Complementi di matematica.
2) Tecnica della sicurezza stradale.
3) Problemi economici.
Gli esami degli insegnamenti costitutivi possono comprendere una prova pratica.
Il consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti.
Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esame di gruppo con voti separati.
Gli insegnamenti possono venire integrati da conferenze e visite ad impianti, stabilimenti e situazioni stradali di particolare interesse.
Il consiglio del corso può esonerare dall'obbligo di frequenza di una o più delle parti indicate con a) dei corsi di "Elementi di trasporti", di "Attrezzature viarie" e di "Dinamica urbanistica" quegli iscritti che nei corsi normali di laurea avessero già frequentato con profitto materie comprendenti detti argomenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 68. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-09;258#art-1