Art. 1
In vigore dal 31 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 29 dello statuto dell'Università degli studi di Macerata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 733, concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che la denominazione delle materie di "Topologia di Roma e dell'Italia antica" e di "Topologia antica" deve essere rettificata in quella di "Topografia di Roma e dell'Italia antica" e di "Topografia antica".
Resta fissato che dei due insegnamenti il primo è sostituito dal secondo e cioè da "Topografia antica" per il corso di laurea in lettere.
Nello stesso decreto n. 733 l'art. 38, che modifica l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia, dev'essere inteso nel senso che i due istituti già esistenti di "Storia antica e archeologia" e di "Storia dell'arte medioevale e moderna" assumono la nuova denominazione di "Storia antica" e di "Archeologia e storia dell'arte".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 70. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-09;257#art-1