Art. 1

In vigore dal 26 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 6 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "S. Sebastiano Martire" di Frascati, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 22 dicembre 1930, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "S. Sebastiano Martire", con sede in Frascati (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma; due membri eletti dal consiglio comunale di Frascati; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 dicembre 1930. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio 130. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-06;466#art-1

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