Art. 1

In vigore dal 5 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, n. 1221, con il quale venne trasferito alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina il posto già assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, alla facoltà di magistero della stessa università; Visto il verbale dell'adunanza del 5 dicembre 1969, nella quale la facoltà di medicina e chirurgia ha deliberato di restituire a quella di magistero della predetta università il posto avuto in prestito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, n. 1221, mediante trasferimento del posto di professore di ruolo assegnatole, per l'anno accademico 1969-70, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di medicina e chirurgia; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore universitario di ruolo assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è trasferito alla facoltà di magistero della stessa università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 147 - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;155#art-1

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