Art. 1

In vigore dal 19 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti; Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1926, n. 32, con il quale, in attuazione della legge suddetta, viene stabilito il nuovo orario d'insegnamento nei licei artistici; Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica; Visto il decreto interministeriale 1 settembre 1967 sui criteri per la istituzione di cattedre di ruolo di materie artistiche e culturali nei licei artistici; Ritenuto opportuno provvedere, in accoglimento delle richieste avanzate dalle amministrazioni, degli enti locali, alla istituzione dell'Accademia di belle arti di L'Aquila e dei licei artistici di Savona, Teramo e Varese; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1969 sono istituiti la Accademia di belle arti nella città di L'Aquila e i licei artistici nelle città di Savona, Teramo e Varese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-03;1441#art-1

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