Art. 1
In vigore dal 28 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Robbiani in Santa Croce" di Soresina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1943;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Robbiani in Santa Croce", con sede in Soresina (Cremona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Cremona;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Soresina;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 febbraio 1943.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma; addì 28 febbraio 1970
SARAGAT.
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 139. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-28;713#art-1