Art. 1
In vigore dal 23 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 28 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali riuniti di S. Cristofano" di Montepulciano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 febbraio 1930, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Ospedali riuniti di S. Cristofano", con sede in Montepulciano (Siena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Montepulciano;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 febbraio 1930, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 24. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-28;216#art-1