Art. 1
In vigore dal 26 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Pescara, in data 15 marzo 1939, con il quale l'ospedale "S. Giovanni Battista" di Città Sant'Angelo, è stato classificato "infermeria" ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Pescara, in data 6 febbraio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria "S. Giovanni Battista" di Città Sant'Angelo, non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 30 maggio 1907;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'infermeria "S. Giovanni Battista", con sede in Città Sant'Angelo (Pescara), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Città Sant'Angelo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 30 maggio 1907.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 6. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-26;337#art-1