Art. 1

In vigore dal 15 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'arciconfraternita della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti di Napoli gestisce l'"Ospedale dei Pellegrini"; Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 16 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'"Ospedale dei Pellegrini" di Napoli, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 22 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'"Ospedale dei Pellegrini", con sede in Napoli, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: Parte dell'immobile, sito in Napoli alla via Portamedina alla Pignasecca n. 41 e destinato al funzionamento dell'ospedale, con le comunioni e le servitù attive e passive, quale risulta dalle tavole planimetriche (in colorazione rossa) e dalla relazione descrittiva allegate sub A e sub B ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero. Mobili: Beni mobili, attrezzature, ecc., indicati nell'inventario allegato sub C ai verbali della commissione sopracitata. Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 30. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-20;37#art-1

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