Art. 1

In vigore dal 23 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 16 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Ospizio civile S. Mauro Abate" di Colorno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 4 dicembre 1968 della commissione di cui all'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dal quale risulta che la commissione medesima si è dichiarata incompetente a procedere alle operazioni previste dal suddetto art. 5; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Ospizio civile S. Mauro Abate", con sede in Colorno (Parma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Parma; tre membri eletti dal consiglio comunale di Colorno; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 19. - CARUSO
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