Art. 1
In vigore dal 9 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 28 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il complesso ospedaliero denominato "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti" di Roma, comprendente gli ospedali S. Filippo, S.
Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, S. Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità del regio decreto 24 maggio 1896, n. 196, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54, della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ente denominato "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti", con sede in Roma, di cui alle premesse, comprendente gli ospedali S.
Filippo, S. Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, S. Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;
un membro eletto dal consiglio comunale di Roma;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi degli della legge 25 febbraio 1965, n. 125.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 181. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-19;167#art-1