Art. 1
In vigore dal 28 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "Antonio Garbasso" di Arezzo;
Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 24 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale "Antonio Garbasso" è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "Antonio Garbasso", con sede in Arezzo, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.
Il medico provinciale di Arezzo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 32. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-19;1107#art-1