Art. 1
In vigore dal 4 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 111 marzo 1958, n. 238;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna in data 2 e 23 febbraio 1968;
Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, con il quale il predetto Banco di Sardegna, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, composto di 15 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1970
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 15. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-12;86#art-1