Art. 1
In vigore dal 19 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Diritto tributario;
Geografia applicata.
Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua latina;
Filologia italiana;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Storia della lingua greca;
Estetica;
Filmologia;
Semitistica.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Ebraico e lingue semitiche comparate" è soppresso.
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Filmologia.
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:
Storia della letteratura ispano-americana;
Semitistica;
Filmologia.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Ebraico e lingue semitiche comparate" è soppresso.
Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la denominazione del corso di Specializzazione di "Tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni" è cambiata in quella di "Radioprotezione e tecniche radioisotopiche".
Art. 281. - All'elenco degli insegnamenti impartiti nel predetto corso di specializzazione è aggiunto quello di "Legislazione di radioprotezione".
Art. 523, relativo alla scuola di perfezionamento per tecnici fisioterapisti (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che il punto A è abrogato e sostituito dal seguente:
"Al corso possono essere ammessi annualmente venti allievi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 114. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;318#art-1