Art. 1

In vigore dal 19 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: Diritto tributario; Geografia applicata. Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: Storia della lingua latina; Filologia italiana; Storia contemporanea; Storia delle religioni; Storia della lingua greca; Estetica; Filmologia; Semitistica. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Ebraico e lingue semitiche comparate" è soppresso. Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: Storia contemporanea; Storia delle religioni; Filmologia. Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di: Storia della letteratura ispano-americana; Semitistica; Filmologia. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Ebraico e lingue semitiche comparate" è soppresso. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la denominazione del corso di Specializzazione di "Tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni" è cambiata in quella di "Radioprotezione e tecniche radioisotopiche". Art. 281. - All'elenco degli insegnamenti impartiti nel predetto corso di specializzazione è aggiunto quello di "Legislazione di radioprotezione". Art. 523, relativo alla scuola di perfezionamento per tecnici fisioterapisti (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che il punto A è abrogato e sostituito dal seguente: "Al corso possono essere ammessi annualmente venti allievi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 114. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;318#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo