Art. 1

In vigore dal 10 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che il comune di Torino gestisce l'ospedale "Martini", con sede nel comune medesimo; Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 22 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Martini" di Torino, è stato classificato ospedale generale di zona; Visti i verbali in data 12 gennaio 1970 e 26 gennaio 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Martini", con sede in Torino, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: Edificio dell'ospedale ed area su cui insiste il complesso ospedaliero di mq. 21.107, in Torino alla via Tofane, angolo di via Sagra San Michele, per un valore complessivo di L. 2.030.971.173. Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc., indicati negli allegati ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore complessivo approssimativo di lire 426.970.844. Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 108. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;293#art-1

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