Art. 1
In vigore dal 26 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova, in data 2 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali civili" di Genova, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità degli articoli 3 e 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno:
Decreta:
L'ospedale, denominato "Ospedali civili", con sede in Genova, di cui alle premesse, comprendente l'ospedale Pammatone e l'ospedale dei Cronici, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Genova;
un membro eletto dal consiglio comunale di Genova;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 39 Interno, foglio n. 54.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 62. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;234#art-1