Art. 1

In vigore dal 24 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato ospedale civile di Caravaggio è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1929; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Caravaggio (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo; tre membri eletti dal consiglio comunale di Caravaggio; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 agosto 1929. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 33. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;225#art-1

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