Art. 1
In vigore dal 23 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale denominato "Arcispedale S. Anna", con sede in Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 13 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Arcispedale S. Anna" di Ferrara, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;
Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, per la parte, che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale "Arcispedale S. Anna" di Ferrara;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale "Arcispedale S. Anna" di Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Ferrara;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ferrara;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 3 aprile 1930, n. 551, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1949".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 21. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;213#art-1